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Comparsa conclusionale del 29  dicembre 2011 dell’Avvocato Fratello Raffaele Guarna Assanti nel Processo contro Gustavo Raffi e Massimo Bianchi

 

 

 

 

Avv. Raffaele Guarna Assanti
00136 Roma- Via D. Millelire, 47 in.12
Tel. 06.64525889- email: avv.guarnassanti@libero.it

TRIBUNALE  ORDINARIO DI ROMA – SEZ. 3^ CIVILE
R.G.  71223/08- 60570/09  Dr. Cardinali
PER
-Giuseppe Modafferi, Giovanni Battista Massara, Gioele Magaldi, Enzo Bacciardi, Giancarlo Cerullo, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaele Guarna Assanti, intervenuti nella causa con R.G  71223/08, promossa da Lombardo Giuseppe e costituiti nel giudizio con rg. 60570/09,
Attori intervenuti
Contro
- Il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, in persona del G.M Gustavo Raffi,
- l’Avv. Gustavo Raffi in proprio e Massimo Bianchi ( Avv.ti F.Tedeschini e R. Stincardini)
convenuti
e in adiuvandum  di
-Giovanni Lombardo (Avv.UghettaMarchi)                                                 attore
-Avv. Giovanni Salvati (Avv. G. Salvati)                                    attore intervenuto
-Virgilio Gaito, Natale Mario Di Luca, Giancarlo Zuccaccia, Franco Calderoni, Giorgio Cioccolo, Delfo Del Bino,Arturo Pacinotti, Francesco Sannita, Giuseppe Saverio Mitidieri, Cesare Cometto, Francesco Celona, Francesco Delitalia. (Avv.ti C. Martuccelli, A. Caiafa, F. Minisci)
 attori
Comparsa Conclusionale
Il thema decidendum, come introdotto dagli attori/intervenuti e dai deducenti, può sintetizzarsi come segue:

  1. accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 30,34,35 della costituzione massonica e dell’art. 111 del regolamento, l’inesistenza dello jus eligendi di Gustavo Raffi  a Gran Maestro del GOI e di Massimo Bianchi a Gran Maestro Aggiunto per il terzo mandato consecutivo;
  2. annullare le elezioni della G.M e della Giunta del GOI relative al quinquennio 2009-2014, nonché le correlate delibere assunte dalla CEN il 4/12/08 e il 7/03/09, oltre alla delibera di proclamazione degli eletti assunta dalla Gran Loggia il 4/4/09 e al decreto n. 1/GR del 19/04/09.

Le eccezioni opposte dai convenuti si sostanziano:

    1. Nell’asserito difetto di interesse ad agire e di  legittimazione degli attori e degli intervenuti non candidati alle elezioni di che trattasi e al conseguente difetto di contraddittorio per i candidati non citati in giudizio.
    2. Nella improcedibilità del presente giudizio, dovendo preliminarmente investire della controversia la cosiddetta giustizia domestica.
    3. Nell’asserita irretroattività della norma di cui ai novellati artt. 30-35, talché 2 mandati ostativi alla rieleggibilità dovrebbero intendersi quelli successivi alla legge promulgata, non potendosi computare quelli antecedenti.

Tanto premesso, si osserva quanto appresso.

  1. Le  avverse eccezioni sub I) II) sono da ritenersi già decise, rigettate e comunque superate dalle ripetute ordinanze  cautelari. Gli esponenti, allegando ai propri atti di intervento copia della tessera d’iscrizione alla Comunione Massonica del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani,   hanno provato la loro qualitas di associati e come tali sono portatori dell’interesse ad agire  per veder tutelati e assolti i principi sanciti dal regolamento e dalla costituzione dell’associazione medesima. L’eccepita preclusione di ricorrere al Giudice Ordinario e la necessità di rivolgersi preventivamente alla giustizia domestica  risulta altresì infondata, in quanto non suffragata da alcuna norma  statutaria o regolamentare. Peraltro, ove dovesse sussistere una siffatta normativa ricorrerebbe la sua palese nullità, in quanto non  garantirebbe la terzietà degli arbitri, i quali comunque dovrebbero essere nominati da entrambe le parti .
  2. Sulla pretesa irretroattività e sul principio tempus regit actum.

 Già la Corte Centrale Massonica ha rigettato i ricorsi proposti avverso l’ammissione della lista Raffi, sostenendo che trova applicazione analogica nel caso in esame la normativa in materia elettorale e che in forza della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 11661 del 3/08/2002 “la regola della rieleggibilità del Sindaco, dopo 2 mandati, non è assoluta, ma resta circoscritta all’ipotesi in cui i due mandati siano stati espletati in forza del più recente sistema elettorale”, sicché a parere della Corte Massonica, in forza del principio tempus regit actum, per 2 mandati ostativi alla rieleggibilità devono intendersi quelli successivi alla legge promulgata, non potendosi computare quelli antecedenti, da qui la pretesa legittimità della lista Raffi e dell’asserita rieleggibilità di Raffi (quale Gran Maestro) e di  Bianchi (quale Gran Maestro Aggiunto).
Siffatta argomentazione, propugnata dai convenuti,  non può essere condivisa dall’illustre Giudicante,  poiché:

  1. non può applicarsi in via analogica, nel caso di specie, la normativa pubblicistica in materia elettorale, atteso che la materia che ci occupa ha natura giuridica contrattuale ed è, sul piano ermeneutico, regolamentata dagli artt. 1362 – 1366 – 1369 – 1370 c.c;
  2. La novella dell’art. 30 cost. massonica è entrata in vigore nell’Aprile 2003 (prima della scadenza del mandato Raffi), sicché il primo mandato di Raffi e Bianchi é scaduto successivamente all’entrata in vigore della novella e, conseguentemente, tale mandato va computato come successivo alla citata norma; peraltro, solo in forza di tale disposto (che prevedeva la rieleggibilità), l’Avv. Raffi ed il Sig. Bianchi hanno potuto ricandidarsi nel 2004 e ricoprire il secondo mandato. Talché resta precluso il terzo mandato, che illegittimamente i convenuti stanno svolgendo. Il che costituisce applicazione del tanto propugnato principio tempus regit actus.

Ne consegue che le avverse argomentazioni in ordine alla pretesa irretroattività della novella e del principio tempus regit actum risultano assolutamente infondate.


3- Nel merito e sull’interpretazione dell’art. 30 Cost. Massonica.
L’attuale novellato art. 30 così dispone “Il Gran Maestro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile alla scadenza per un mandato di pari durata(di contro al pregresso testo che prevedeva “Il Gran Maestro dura in carica cinque anni e non è rieleggibile nel quinquennio successivo”). L’assemblea della Gran Loggia del 2003 ha deliberato la rieleggibilità per un solo mandato, ovvero per due mandati consecutivi e grazie a tale modifica statutaria, successivamente alla quale è scaduto il primo mandato dei convenuti, questi ultimi si sono potuti ricandidare ed essere eletti per il secondo mandato. Con ciò esaurendo ogni loro possibilità di ricandidarsi legittimamente. Da qui l’illegittimità del terzo mandato. L’aver omesso il termine “un solo” nel testo dell’articolo in sede di trasposizione dello stesso nel decreto magistrale e nella costituzione, costituisce per i convenuti motivo per ritenere la possibile rieleggibilità per un terzo mandato. Il che ha determinato  l’ammissione alle elezioni della lista Raffi, che a parer degli esponenti ha perso lo jus eligendi avendo già svolto due mandati.   Preliminarmente, va rilevato che “lo statuto di un associazione non riconosciuta è- come l’atto costitutivo- espressione di autonomia negoziale, nell’ambito di un fenomeno ( quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto da singoli associati : ne deriva che, dovendosi applicare alle norme statutarie (o dell’atto costitutivo) i criteri stabiliti in tema d’interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti si traduce in un’indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nel caso di motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito, ovvero nell’ipotesi di violazione di detti criteri ermeneutica, da dedursi in modo specifico” (Cass. Civ. sent. 8435 del 21/6/2000; Cass. Sent. 8590/99). Ond’è che, ai fini dell’interpretazione dell’attuale art. 30, si applica la disciplina prevista per i contratti, utilizzando le sole regole dell’interpretazione oggettiva ( Cass. Civ. sent. 11756 del 19/5/2006), ovvero letterale.  Ne consegue che il testo della disposizione, siccome emergente dalla connessione grammaticale e sintattica delle parole, è univoco nel suo significato di consentire la rieleggibilità per un solo mandato di durata pari a quello scaduto e non per un terzo mandato. Da qui l’inammissibilità della lista. Nel caso in esame, il primo mandato dei convenuti è scaduto dopo l’introduzione della novella ( Gran Loggia 2003), sicché in base a detta norma si sono potuti ricandidare ed essere eletti per il secondo mandato, al che consegue che il terzo mandato è contra legem. A nulla rilevando le avverse argomentazioni sulla pretesa irretroattività e sul principio tempus regit actum.
La Costituzione Massonica è un regolamento interno di organizzazione avente efficacia solo per gli iscritti all'istituzione. Talchè l’interpretazione degli artt. 30-34-35 Cost.  soggiace alla normativa prevista dagli art. 1362 – 1366 – 1369 – 1370 c.c , con evidente prevalenza dell'interpretazione oggettiva e, dunque, letterale, il che, come già detto, induce a ritenere che la rieleggibilità è prevista per un solo mandato di pari durata di quello scaduto.
Tuttavia, volendo dimostrare l'infondatezza di ogni avverso  tentativo di difforme interpretazione, appare opportuno rilevare, ad abundantiam, che nell’interpretazione deve prevalere la reale comune  volontà dei contraenti, desumibile  dal giudice di merito, sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. 10298/02; nonché Cass. 86/5457)”. Infatti, è pacifico che “..il giudice deve ricercare l’effettiva volontà delle parti contraenti, quale manifestata  nell’atto da interpretare, tenendo conto non solo delle clausole immediatamente rilevanti ma anche del complesso delle pattuizioni (Cass. 340/87) per trarne, al di la dell’indagine letterale, la ratio e la logica della volontà delle parti” (Cass. 6574/82)La comune intenzione delle parti è riferita al momento della conclusione del contratto” (86/6523).
In ordine a tale momento conclusivo del negozio giuridico, vale a dire la Gran Loggia del 2003 che ha novellato l’art. 30, occorre avere riguardo alla proposta avanzata da ben 180 logge, poi votata e accolta dalla maggioranza delle logge e successivamente consacrata nel Decreto del Gran Maestro.  A tal fine valgano le proposte avanzate dalla Loggia A. Lemmi di Milano ( doc 14), dalla Loggia Alberto Mario ( doc. 12), dalla  loggia Quattuor Coronati  ( doc. 12 bis), con le quali si è chiesto di inserire all’o.d.g.  la modifica dell’art. 30 Cost, del seguente tenore “Il Gran Maestro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo mandato di pari durata”, precisando nella motivazione “La rieleggibilità… adempie al duplice fine di consentire la possibilità che il programma seguito o impostato nel corso di un mandato e che riscuota consenso nella comunione, possa trovare più agevole sviluppo e complementare  attuazione  nel mandato successivo … e d’altro lato di mantenere il principio dell’avvicendamento nel ruolo di vertice. La rieleggibilità non opera, invero, per automatismi, ma si limita a prevedere l’eventualità che il Gran Maestro uscente si candidi nuovamente e concorra alla carica alla scadenza, per una sola volta”. Tale era la volontà negoziale delle logge, peraltro confermata dal verbale ( doc 14 bis), regolarmente votata a maggioranza, da cui emerge la necessità di salvaguardare il principio dell'avvicendamento nelle cariche di vertice per consentire il rinnovamento, quale principio fondante consolidato, peraltro sancito dall'art. 30 Cost. Ante 2003, che prevedeva la non rieleggibilità e, tuttavia, si intendeva sacrificare detto principio per consentire la rieleggibilità per un solo mandato consecutivo di pari durata, al fine di permettere il completamento della realizzazione di un programma innovativo avviato per il quale potevano non essere sufficienti 5 anni di mandato, ma per il quale l'attuale GM ha avuto a disposizione ben 10 anni.
Siffatta volontà negoziale - che concretizza un contratto ex art. 1321 c.c. ed ha forza di legge tra le parti ( art. 1372 c.c)- non è stata trasposta correttamente dal Gran Maestro Raffi nel Decreto Magistrale n. 271/GR del 14/04/03, che ha innovato il citato art. 30, poiché ha omesso il termine “solo”, ovvero un solo mandato.
Sul punto, va altresì considerato il parere del Grande  Oratore ( doc 15), il quale, ex art. 36 del Regolamento, é il massimo custode ed interprete della Legge Massonica, sicché la sua interpretazione, che è conforme al senso indicato da questa difesa, é vincolante per tutta l'associazione. Nell'allegato parere, il G. O. ha chiarito  che il consenso della volontà dei contraenti in sede di voto si è formato nel deliberare la rieleggibilità per un solo mandato consecutivo di pari durata. Ha precisato altresì che siffatta volontà non è stata trasposta esattamente e correttamente  nel DGR 271 da parte del Gran Maestro Raffi, avendo omesso di inserire il termine “solo” dell'esatta locuzione negoziata “un solo mandato”.
A tali atti l'interprete è tenuto a dare la massima attenzione, poiché nella fattispecie a formazione complessa non si può aver riguardo ad un solo atto ma a tutti quelli intervenuti (Cass. 10298/02; Cass. 91/8462).
Nel caso di specie, poi, il contratto andrebbe interpretato ex art. 1366 secondo buona fede. In sostanza va ricostruita la volontà contrattuale in base a regole oggettive di lealtà e correttezza e non in base al convincimento soggettivo di una delle parti (Cass. .92/12165), ovvero da chi vuole a tutti i costi permanere nella carica per un terzo mandato, insieme agli altri Organi di vertice, al medesimo legati,quali il Gran Maestro Aggiunto Massimo Bianchi, la CEN, il Consiglio, la  Corte Centrale.  Il criterio della buona fede comporta di non ricorrere a significati unilaterali o contrastanti col principio d'affidamento dell'uomo medio e non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo (Cass. 5239/04; cfr. 6819/01; Cass. 78/5939).
Seppur non ricorre la fattispecie di cui appresso, preme rilevare che, ex art. 1369 c. c, le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (Cass. 12271/03). Orbene, nel caso in esame la natura regolamentare della Costituzione non può rendere conveniente ritenere che non si consenta il rinnovamento delle cariche di vertice e si 1egittimi una cristallizzazione di dette cariche, in  contrasto con  le esigenze di rinnovamento espresse dalle logge con la proposta di riforma approvata e con il testo complessivo della Costituzione.


4-L’esatta e corretta interpretazione della normativa ut supra impone di ritenere che i convenuti non potevano ricandidarsi ed essere eletti per il terzo mandato consecutivo, ond’è che tutto il procedimento elettivo è viziato- dalla delibera CEN del  4/12/08 e del 7/03/09,  alla delibera di proclamazione degli eletti assunta dalla Gran Loggia il 4/4/09 e al decreto n. 1/GR del 19/04/09- talché va annullato.


P.Q.M
Voglia l’intestato Tribunale, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, accogliere le spiegate conclusioni di seguito trascritte
accertare e dichiarare l’inesistenza dello jus eligendi di Gustavo Raffi  a Gran Maestro del GOI e di Massimo Bianchi a Gran Maestro Aggiunto per il terzo mandato consecutivo, ai sensi degli artt. 30,34,35 della costituzione massonica e dell’art. 111 del regolamento, e, per l’effetto, annullare le intercorse elezioni della G.M e della Giunta del GOI relative al quinquennio 2009-2014, nonché annullare le correlate delibere assunte dalla CEN il 4/12/08 e il 7/03/09, oltre alla delibera di proclamazione degli eletti assunta dalla Gran Loggia il 4/4/09 e al decreto n. 1/GR del 19/04/09. Con rifusione delle spese di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Roma, 29.12.11

                                                        Avv. Raffaele Guarna Assanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comunicazioni, scrivete a: info@grandeoriente-democratico.com